STATUTO

E’ costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato:

ART&CARE – APS Associazione Culturale e Artistica

assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
Si propone il fine di perseguire lo sviluppo di ogni iniziativa che favorisca la promozione della cultura artigianale e artistica.
L’associazione ha sede legale in via della Pace n. 13, nel Comune di Casier Frazione Dosson.

ART. 2(Statuto)

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 – (Finalità e attività)

L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati è/sono:

lettera i) organizzazione e gestione di attivita’ culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita’, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita’ di interesse generale;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

l’Associazione svolge attività didattica, con compiti di formazione dei propri associati, e sociale con iniziative promozionali volte a stimolare la pratica e la diffusione dello spirito delle attività artistico artigianali nelle sue molteplici realtà e peculiarità. In particolare l’Associazione viene a promuovere la formazione di conoscenze pratiche nei seguenti ambiti:

  1. l’organizzazione di eventi culturali, artigianali, di seminari, conferenze e pubblicazioni tendenti a sviluppare ed integrare valori riguardanti l’arte, l’artigianato, la cultura, l’ambiente umano e naturale, con la partecipazione di personalità qualificato che vorrà sostenere l’operato dell’Associazione;
  2. La realizzazione di corsi/laboratori e gruppi di lavoro, la promozione di incontri e scambi con esperti sia italiani che stranieri in varie discipline artistiche, finalizzati anche al perfezionamento e potenziamento delle conoscenze in tutti gli ambiti artistici e culturali.
  3. organizzazione di esposizioni, eventi ed ogni altra attività riguardante l’arte e l’artigianato;
  4. La promozione e il sostegno dell’imprenditoria femminile, anche attraverso momenti di gestione diretta delle iniziative.
  5. gestione di collaborazioni con associazioni, scuole o altri enti interessati alla diffusione e alla conoscenza delle tecniche artistiche e artigianali.

L’associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 – (Ammissione)

Sono soci dell’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

ART. 7 – (Diritti e doveri dei soci)

I soci dell’organizzazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
  • votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto

e il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

ART. 8(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

ART. 9 – (Recesso ed esclusione del socio)

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’Assemblea.

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.

L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 – (Organi sociali)

Gli organi dell’associazione sono:

  • Assemblea dei soci,
  • Organo di amministrazione,
  • Presidente,
  • Organo di controllo (eventuale)
  • Organo di revisione (eventuale)

ART. 11 – (Assemblea)

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera o e-mail spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 – (Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati,
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 – (Validità Assemblee)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe (tre se il numero degli associati è inferiore a cinquecento, cinque se il numero è superiore a cinquecento).

E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).

L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza dei 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

(Se prevista anche per l’assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima).

ART. 14 – (Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (Oppure da un componente dell’assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 – (Organo di amministrazione)

L’organo di amministrazione è composto da 3 (tre) membri eletti dall’assemblea tra i propri associati.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 2 mandati.

Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile. E’ ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.

L’organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

ART. 16 – (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede l’organo di amministrazione e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e l’organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.

Il presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

Organo Non Previsto

ART. 18(Organo di Revisione legale dei conti)

Organo Non Previsto

ART. 19 – (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21(Bilancio)

I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22(Bilancio sociale)

E’ redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 23(Personale retribuito)

L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

ART. 24(Assicurazione dei volontari)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 13. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 – (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.